Lite temeraria: occorre la prova
Affinché il contribuente possa vedere accolta la propria richiesta, è necessaria che provi di aver subito effettivamente un danno da lite temeraria; è questo quanto stabilito, con sentenza 79/1/13, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento. Nel caso di specie, la contribuente non aveva accatasto due fabbricati, rispettivamente entro il 31 gennaio 1930 e il 31 gennaio 1973 e per tale ragione si vedeva irrogare dall’ufficio le rispettive sanzioni, ma nell’anno 2011, vale a dire rispettivamente 81 e 38 anni i fatti; per tale motivo la stessa chiedeva, oltre all’annullamento delle sanzioni, anche il risarcimento dei danni subiti danni ai sensi dell’articolo 96 del Codice di procedura civile, a causa proprio dell’enorme decorso temporale. Ebbene se, relativamente al comportamento dell’amministrazione , il giudice trentino ravvisa un indubitabile “sciatteria e pressapochismo sia nella fase di interpretazione delle norme sia in quelle di applicazione della sanzione (si noti il ritardo con cui sarebbe stato accertato il preteso ritardo nel mancato accatastamento che si afferma essersi originariamente consumato nel 1930) sia in quella partecipazione alla fase processuale” da parte dell’amministrazione finanziaria, lo stesso collegio rileva come nessuna prova vi sia stata da parte della contribuente in ordine al fatto di avere effettivamente e concretamente subito un danno per la necessità di evocare in giudizio l’ente […]
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