Massima – Sentenza n. 28 del 20 maggio 2013 (ud. del 4 febbraio 2013) della CT I grado Trento
Sentenza n. 28 del 20 maggio 2013 (ud. del 4 febbraio 2013) della CT I grado Trento, Sez. II, Pres. De Benedetto Giuseppe e Rel. Mottes Maddalena – ACCERTAMENTO – ICI – Agevolazione prima casa – Controllo presupposti – Responsabilità Ente Locale – Sussiste – Mancato controllo dati – Responsabilità contribuente – Non sussiste – Illegittimità atto – Consegue – Art. 8 comma 2 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 Il Comune deve procedere alla rettifica della residenza del contribuente essendo lo stesso tenuto a togliere la residenza ad un soggetto che per oltre metà dell’anno non abita nel suo territorio, non essendo addebitabile nessuna responsabilità a tal proposito al contribuente che per tale ragione non effettua il versamento che ritiene non dovuto in base a quanto a lui noto, in mancanza di contraria indicazione dell’Ente. (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria di avviso di accertamento per mancato pagamento ICI relativo all’anno d’imposta 2005, con cui il Comune contestava la sussistenza dell’agevolazione legata all’abitazione principale).
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