Corte di Cassazione Sentenza n. 25128 dell’8/11/2013


Riscossione – cartella – notifica a mezzo posta da parte dell’esattore – Validità La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; Osserva La CTR di Bari ha accolto l’appello di E.E. spa, appello proposto contro la sentenza n.97/24/2009 della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente “K.C. di T. G & C. sas” relativo ad intimazione ad adempiere notificata il 30.10.2008 in conseguenza di cartella esattoriale non adempiuta. La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che – risultando dagli atti la raccomandata con la quale era stata spedita la cartella esattoriale alla società contribuente, siccome atto presupposto […]

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