Corte di Cassazione Ordinanza n. 26188 21/11/2013


ICI – Edificio di culto locato a terzi – Esenzione – Non sussiste Per gli immobili utilizzati da enti non commerciali l’esenzione dall’ICI di cui all’art. 7 comma 1 lettera i del D.Lgs.504/1992 si applica alla sola condizione che gli immobili siano non solo utilizzati ma anche posseduti dall’ente medesimo. A nulla rileva quindi che l’ utilizzatore dell’immobile sia una società di capitali che vi eserciti attività di clinica medica e che  i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell’ente. OSSERVA La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’ “Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia”, appello proposto contro la sentenza n.290/4I/20L della, IP di Roma che aveva rigettato il ricorso dell’ente predetto avverso ingiunzione di pagamento del Comune di Roma relativo ad ICI per l’anno 2003. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che (per quanto qui ancora interessa) la richiesta di esenzione, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs.504/1992, non poteva trovare accoglimento alla luce del potere concesso ai comuni (ex art. 59 comma 1 let. c del D.Lgs.447/1997) di stabilire che per gli immobili utilizzati da enti non commerciali il beneficio si applica alla sola condizione che gli immobili siano non […]

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