I problemi della “mini-IMU”


Il D.L. n. 133/2013 ha previsto che non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria per le abitazioni principali e relative pertinenze. Tuttavia, alcuni proprietari di prima casa dovranno versare la c.d. mini-imu in tutti i comuni che hanno innalzato le aliquote di base. Infatti, l’eventuale eccedenza, tra l’ammontare dell’imposta municipale risultante dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni deliberate o confermate dal comune e l’ammontare determinato in base ad aliquote e detrazioni previste dalle norme statali, è versata dal contribuente nella misura del 40%. Tale disposizione crea tutta una serie di problemi applicativi tra cui: Il calcolo dell’imposta non è agevole: il contribuente dovrà determinare la base imponibile, prendendo come riferimento la rendita catastale dell’immobile, rivalutandola del 5% e moltiplicarla per 160; conteggiare due imposte una in base all’aliquota effettiva deliberata dal comune nel 2013, tenendo conto delle detrazioni deliberate dal comune (almeno 200 euro) e di 50 euro per ogni figlio convivente fino a 26 anni, mentre per l’altra, imu standard, si applicherà l’aliquota del 4 per mille, dalla quale si tolgono 200 euro di detrazione standard e 50 euro per ogni figlio convivente; poi effettuare la differenza tra l’imposta effettiva e quella standard e pagare il 40% della somma, […]

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20 giugno 2017


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