Unico mezzo pubblicitario anche in spazi distinti


Costituisce unico mezzo pubblicitario, ai fini del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile tra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non sono collocati in uno spazio unico. A stabilirlo è la sentenza 109/2/13 della Ct di primo grado di Bolzano. La vicenda riguarda un avviso di accertamento con cui veniva contestata la superficie complessiva delle insegne pubblicitarie installate. La società ricorrente chiede l’annullamento dell’avviso di accertamento poiché la superficie complessiva delle insegne installate risulterebbe inferiore ai 5 mq e ritiene pertanto applicabile il regime dell’esenzione. Il giudice dapprima riconosce come «lo scopo di promuovere l’immagine come presupposto impositivo dell’imposta sulla pubblicità concerne unitariamente l’interpretazione in senso oggettivo, ovvero indipendentemente dalla volontà soggettiva di porre in essere il messaggio pubblicitario e la finalità di fornire un’immagine positiva dell’attività nei confronti dei clienti potenziali»; successivamente conclude affermando che «dalla documentazione, sia fotografica quanto afferente i dati di misurazione presentata in giudizio, si può rilevare come i mezzi pubblicitari in questione abbiano non solo tra loro identico contenuto, ma vi sia tra essi una connessione sia di carattere letterale, quanto logistico, essendo questi posizionati in modo tale da costituire una relazione di interdipendenza l’uno […]

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