Atto di contestazione: la richiesta di colloquio è sufficiente
La richiesta di colloquio con l’Amministrazione Finanziaria da parte del contribuente, anzi il riferimento a precedenti contatti e scambi di informazioni contiene in sé elementi di contestazione. A stabilirlo sono i Giudici della Commissione Tributaria di I grado di Trento, con la sentenza n. 73/1/2013. La vicenda trae origine da un atto di contestazione con cui l’Ufficio chiedeva al contribuente il pagamento della sanzione per omessi versamenti; per l’Ufficio tale atto era da considerarsi come provvedimento di irrogazione di sanzioni non avendo il contribuente presentato deduzioni difensive e non essendo ritenute tali le prese di posizione del contribuente ed i contatti dello stesso con l’Agenzia delle Entrate. Per i giudici invece, anche la mera richiesta di colloquio con l’Amministrazione Finanziaria o, addirittura, anche il solo riferimento a precedenti contatti e scambi di informazioni da parte del contribuente con l’Ufficio contiene in sé già elementi di contestazione per il solo fatto che era stata in precedenza richiesta la conferma della propria correttezza pur in presenza di una dichiarazione integrativa poiché al termine "deduzioni", il legislatore ha attribuito un significato esteso, avendo compreso in esso ogni e qualsiasi presa di posizione del contribuente a fronte della contestazione dell’ufficio, con la conseguenza che […]
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