Corte di Cassazione sez. VI 16/1/2014 n. 827
TRIBUTI LOCALI – L. 296/2006 art. 1 comma162 – Nullo l’avviso di accertamento se la motivazione di esso fa riferimento ad altro atto non conosciuto dal contribuente,non riprodotto nel suo contenuto essenziale o non allegato all’avviso stesso per farne parte integrante. Svolgimento del processo – Motivi della decisione rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta: “Il Comune di ricorre xx contro la società xxx per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento Tarsu n. 6931/07 perchè il medesimo faceva riferimento ad altro atto (la scheda di rilevazione degli immobili posseduti dalla contribuente) non conosciuto dalla contribuente, il cui contenuto risultava riprodotto nella motivazione dell’avviso ma che non era stato allegato all’avviso medesimo. Il ricorso del Comune si articola su due motivi, entrambi riferiti al vizio di violazione di legge e, precisamente, del D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2 bis e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 (il primo motivo), nonché sotto altro profilo, della L. n. 296 del 2006, cit. art. 1, […]
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