Cartella: notifica nulla
La notifica della cartella da parte dall’Agente della Riscossione direttamente via posta, senza l’intermediazione di uno dei soggetti abilitati, e’ inesistente. A stabilirlo è la sentenza 241/1/14 della Commissione Tributaria Regionale di Torino. Il contribuente, con il ricorso introduttivo di primo grado, chiedeva l’annullamento della cartella esattoriale eccependone la nullità per vari motivi, tra cui quello,riguardanteble modalita di notifica; la Commssione di primo grado respingeva il ricorso perché, a detta dei giudici, la notifica effettuata a mezzo del servizio postale in forza di una convenzione con l’Agente della Riscossione, risultava corretta e, per tale motivo, condannava anche parte ricorrente alle spese di lite. Avverso tale pronuncia, la parte proponeva ricorso in appello ed i Giudici di secondo grado dapprima sottolineano come, dopo la modifica della legge n. 46/99, "la cartella e’ notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge … La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento"; successivamente concludeono affermando come "l’espressa cancellazione del soggetto esattore, laddove si sta aggiornando e modificando la norma, e’ manifestazione da parte del legislatore della volontà di escludere la possibilità che la notifica avvenga da parte del soggetto non specificamente legittimato. Solo i soggetti legittimati (ufficiali della riscossione, messi comunali, agenti della polizia municipale) quindi, […]
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