Canone concessorio non ricognitorio adottato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.30.04.1992 n.285 compatibilità con altre imposizioni gravanti sulle occupazioni del suolo o del sottosuolo
Articolo scritto da Alessio Foligno e Nicola Ricciardi Va brevemente ricordato che mentre il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sul bene oggetto della concessione (da qui la denominazione di canone “ricognitorio”), la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell’utilità particolare ritraibili dall’occupazione del suolo occupato,il canone non ricognitorio , invece individua la “funzione di corrispettivo”, svolta dal canone, quale “vera e propria controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico”. Vari Comuni hanno adottato un proprio regolamento per l’applicazione del “canone patrimoniale concessorio non ricognitorio” ex art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) che dispone sia stabilita dall’ente proprietario della strada “per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze”. In attuazione di tali regolamenti, alcuni Comuni hanno emesso i correlativi avvisi di pagamento, soprattutto nei confronti delle imprese che gestiscono servizi a rete, prevedendo nei propri bilanci le corrispondenti entrate correnti, spesso di entità non esigue. Nel contempo, alcuni enti gestori dei servizi le cui reti interessano le sedi delle strade comunali e le rispettive pertinenze hanno proposto ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali per l’annullamento dei regolamenti in […]
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