Consiglio di Stato 24/3/2014 n. 1421


 Affidamento in appalto delle materiali attività propedeutiche e complementari  al servizio di riscossione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada – Iscrizione all’Albo ex art 53 D.Lgs. 446/1997 – Non Necessita Qualora il servizio posto a gara non comporti  per l’appaltatore il "materiale introito  delle somme dovute all’ente", ai sensi dell’art. 180 t.u.e.l., deve ritenersi fondata la censura di illegittimità della clausola del disciplinare che impone l’iscrizione nell’albo nazionale dei concessionari della riscossione ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997, trattandosi di un requisito evidentemente sproporzionato e non congruente con l’oggetto del contratto posto a gara oltreché lesivo dei principi comunitari in materia di libera concorrenza. FATTO 1. La S. s.p.a. impugnava davanti al TAR Toscana il bando e l’esclusione disposta in suo danno dalla procedura di affidamento in appalto del "servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi relativi al codice della strada e alle rimanenti violazioni amministrative di competenza del comando di polizia municipale", indetta dal Comune di  con avviso pubblicato il 21 novembre 2011. Oggetto di doglianza era la clausola del disciplinare richiedente come requisito di ammissione alla gara l’iscrizione all’albo nazionale "dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate […]

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