Ordinanza Corte di Cassazione Civile 21/3/2014 n. 6651


TARSU e TIA – Garage – Locali esentati dalla tassa sui rifiuti – onere della prova –  necessità L’art. 62,del D.Lgs.507/1993  pone i a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia promossa da P.M. contro il Comune di  è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Catania n. 17/2/2010 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 2975-8 per Tarsu 2001-4. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il Presidente ha fissato l’udienza del 19/2/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. MOTIVI DELLA […]

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