Ordinanza Corte di Cassazione Civile sez. VI 24/3/2014 n. 6900


TARSU – Rimborsi – disciplina indebito arricchimento – non sussiste In ipotesi di tributo “riconosciuto non dovuto” il rimborso si effettua a seguito di espressa domanda di rimborso del contribuente, da presentarsi entro anni due dalla data di avvenuto pagamento ai sensi dell’art. 75 comma 3 del D.Lgs.507/1993 .Non può quindi  applicarsi la disciplina generale in materia di ripetizione di indebito (art. 2033 cod. civ.)  in quanto nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta FATTO E DIRITTO La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons.  Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati. Osserva: La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello della “Aragonese sas”, appello proposto contro la sentenza del 10.12.2006 del Tribunale di Napoli che aveva respinto la domanda della medesima società volta ad ottenere la condanna del Comune di … alla restituzione degli importi differenziali pagati dalla …. medesima a titolo di Tarsu negli anni dal 1989 al 1999 secondo gli importi determinati in virtù della delibera comunale n.476/1989 che […]

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