Cassazione – Sentenza 9507 del 30 Aprile 2014
Sanzioni Amministrative Codice Strada – Mancato Pagamento spese postali – addebito maggiore importo ex art. 203 c.2 C.d.s. – Illegittimità MASSIMA: Il Pagamento in misura ridotta delle Sanzioni Amministrative relative alle Violazioni del Codice della Strada effettuato in misura corrispondente all’Ammontare a Titolo di sanzione senza le spese postali esclude l’addebito del maggiore importo di cui all’art. 203 c.2 codice della strada ancorchè non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio che l’Amministrazione può chiedere separatamente.
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