Attività c.d. “propedeutiche” ed obbligo di iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 D.lgs. 446/1997. Note a sentenza TAR Brescia, 15 aprile 2014, n. 393


Occorre comprendere, e cercare di chiarire, la questione in oggetto, ovvero se l’Ente locale – per lo svolgimento in regime di concessione/affidamento di servizi afferente le attività c.d. propedeutiche afferenti l’accertamento, la liquidazione e la riscossione delle proprie entrate, debba necessariamente affidare i servizi esternalizzati ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del D.lgs. 446/1997. Il caso è in sintesi questo, sovente i servizi e le attività di supporto alle amministrazioni locali vengono qualificati (sotto mentite spoglie) quali attività di mera consulenza, ovvero  di supporto e aggiornamento alla Pubblica Amministrazione (ad esempio di software o banche dati, etc.) salvo ai fatti costituire l’esternalizzazione a tutti gli effetti di attività pubbliche e di funzioni pubblicistiche, o comunque di attività di particolare delicatezza e riservatezza pubblica. Occorre pertanto comprendere se l’iscrizione al predetto Albo sia un requisito minimo per la partecipazione alle gare oppure sia un elemento essenziale qualificativo di capacità organizzativa, tecnica ed economica adeguata a garantire l’efficace ed efficiente svolgimento del servizio posto in gara. Invero, la sentenza in commento (Tar Brescia, 15 aprile 2014, n. 393) sembra aderire a questo secondo orientamento, laddove precisa che le funzioni dell’Albo di cui all’art. 53 del D.lgs. 556/1997 sono non solo […]

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