TAR Emilia Romagna Bologna sez. II 10/6/2014 n. 626


IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – regolamento comunale – posizionamento di impianti e mezzi pubblicitari esclusivamente su suolo privato E NON ANCHE SU SUOLO PUBBLICO  – illegittimità È illegittimo il regolamento comunale  nella parte in cui prevede che il posizionamento degli impianti ed altri mezzi pubblicitari è ammesso esclusivamente sul suolo privato. In base agli artt. 23 del codice della strada e 51 del Regolamento di attuazione è vietato lungo le strade o in vista di esse collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti pubblicitari ecc,che non abbiano determinate caratteristiche,che siano apposti in determinate posizioni e che a causa di ciò possano  arrecare disturbo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la circolazione. Tuttavia tale restrizione non può tradursi, da parte dei comuni, in disposizioni regolamentari sui mezzi pubblicitari che dispongano o vengano interpretate come un’inibizione generalizzata ed assoluta  di detti cartelli o insegne sul suolo pubblico all’interno dei centri abitati. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 359 del 2013, proposto da:  Segno S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Lauricella, con domicilio eletto presso Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore […]

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