L’ordinamento nazionale in materia di riscossione coattiva come base di partenza per la riforma prevista dalla c.d. “Delega Fiscale”


Nello specifico, si illustrano a seguire, mediante raggruppamento per materia, le disposizioni di maggiore significato tempo per tempo emanate, che hanno inciso direttamente od indirettamente sull’attività e sull’organizzazione degli agenti della riscossione, con ripercussioni anche in termini di costi e di volumi di riscossione. Un lavoro che si ritiene utile, come base e spunto per l’armonizzazione normativa che potrà essere contenuta, e che, ancor di più, possa servire come spunto, come base di partenza nella c.d. “delega fiscale”. Ipoteche Con l’articolo 3, comma 2-ter, del D.L. 40/2010, convertito con modificazioni dalla L. 73/2010, il legislatore ha ridisegnato l’istituto dell’iscrizione ipotecaria, individuando nella cifra di 8 mila euro il limite minimo oltre il quale iscrivere ipoteca, coincidente con quello previsto per l’espropriazione immobiliare. Successivamente, con l’articolo 7, comma 2, lettera u-bis) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011, è stato stabilito che l’agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, sia tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà all’iscrizione della cautela nei registri immobiliari. La successiva lettera gg-decies) dell’articolo 7, comma 2, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, […]

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