Corte di Cassazione SS.UU. Sentenza 18 settembre 2014, n. 19667


Iscrizione di ipoteca senza preventiva comunicazione – antecedente all’obbligo ex d.l.70/2011 – nullita MASSIMA: Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77,d.P.R., introdotto con d.L n. 70 del 2011,l’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili del contribuente è nulla, se non viene preceduta dalla comunicazione in cui Equitalia informa che procederà alla suddetta iscrizione. Si noti tuttavia che, tenuto conto ‘della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità’con apposito giudizio. TESTO DELLA SENTENZA:

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