Corte di Cassazione Sentenza n. 02631 dell’11 febbraio 2015


MASSIMA imposta comunale sulla pubblicita’ – art. 13 D.Lgs. 507/1993 – pubblicità sui veicoli – esenzione – limiti – imprese di autotrasporto – Sono assoggettati all’imposta i veicoli di proprietà dell’impresa produttrice dei prodotti o adibiti ai trasporti per suo conto quando il marchio, la ragione sociale o l’indirizzo dell’impresa sono apposti più di due volte e ciascuna iscrizione sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato. Sono invece esenti i veicoli che siano di proprietà di una impresa che effettua la attività di trasporto anche per conto terzi e siano effettivamente utilizzati per il lavoro di trasporto della merce. Consulta il testo della sentenza

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