La pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Lazio della Corte dei Conti sul requisito del “controllo analogo” nelle società in house


Con la deliberazione n.2/2015, la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo del Lazio) ha riaffermato il principio che la “società in house” per ottenere l’affidamento diretto di servizi debba qualificarsi come diramazione organizzata dell’ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionale. Non è sufficiente che il Consiglio Comunale controlli la partecipata in termini solo formali relativi alla nomina degli organi societari ed al possesso della totalità del capitale azionario. Si rende necessario che l’Ente eserciti la propria funzione in termini di preventiva definizione degli obiettivi gestionali, di organizzazione, di un idoneo sistema informativo riguardante la situazione contabile, i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sono tali i contenuti del CONTROLLO ANALOGO che vanno garantiti perché la società in house possa assumere in forma diretta l’esercizio di servizi pubblici senza il ricorso alle procedure di gara. DOCUMENTO CORRELATO CORTE DEI CONTI – DELIBERAZIONE SEZIONE REGIONALE LAZIO N.2/2015 DEL 20/1/2015 – SRCLAZ/2/2015/PRSP- MANCANZA DI CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE

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