TAR Lazio Ordinanza n.3370/2015


Una serie di Comuni del Lazio hanno presentato ricorso al TAR chiedendo l’annullamento dei provvedimenti inerenti l’esenzione del versamento dell’IMU prevista per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 7 co.1 lettera h del D.L 504.1992.I ricorrenti contestano l’elenco ISTAT in quanto non rispondente alla effettiva realtà in merito alla distinzione dei comuni tra montani, parzialmente montani e non. Con l’Ordinanza n.3370 del 5 marzo il TAR ha ritenuto opportuno ai fini della decisione di acquisire dall’Istatuna relazione fissando altresì per l’udienza di merito la data del 17 giugno 2015. Tale questione è di grande importanza in quanto l’esenzione in questione si applica, secondo quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT e, ai sensi della successiva lett. b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. La mancata chiarezza in materia costituisce un elemento di grande confusione in merito alla corretta applicazione delle esenzioni.  Testo dell’ordinanza

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