Cassazione Ordinanza. n. 3155 del 17 Febbraio 2015
TARSU – Riproposizione in appello delle eccezioni di primo grado – riproposizione di esse per relationem – necessità – principio di autosufficienza – obbligo produrre le delibere impugnate per determinarne il contenuto e dichiararne l’illegittimità sussiste In tema di contenzioso tributario, lo scrutinio in appello delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado rende necessaria , ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, una ‘specifica’ riproposizione di esse, vale a dire un’espressa riformulazione, sia pure ‘per relationem’, che non è ravvisabile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale. Ai fini della prova che la pronuncia di appello è giuridicamente errata nella parte in cui ha riconosciuto la competenza della giunta municipale, atteso che l’art.42 menzionato enumera fra le competenze del consiglio comunale quella dell’istituzione e dell’ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, ivi comprendendo la determinazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto (e perciò anche la fissazione dei criteri e delle modalità per la determinazione anche periodica delle aliquote del tributo in esame), così che devono ritenersi illegittime le delibere adottate dalla giunta municipale per la determinazione delle aliquote della TARSU, ai fini della ammissibilità del ricorso in cassazione […]
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