Il concetto di disponibilità dell’atto amministrativo menzionato per relationem nella sentenza del Consiglio di Stato n.1537/2015
Con la sentenza n.1537 del 20 marzo 2015, la Sez. III del Consiglio di Stato ha riaffermato il principio secondo cui la disponibilità prevista nell’articolo 3 della Legge n.241/1990 comporta, non che l’atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile per l’interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi. E’ sufficiente, quindi, che siano indicati gli estremi o la tipologia dell’atto rihiamato, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte. Il principio enunciato trova senz’altro applicazione nella emissione degli atti di accertamento delle proprie entrate da parte degli enti locali. Testo della sentenza
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