Legittime le sanzioni per l’occupazione di suolo pubblico a fine di commercio inflitte dal comune (sentenza del Consiglio di Stato n. 1622 del 03 marzo 2015)


Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha rigettato l’appello promosso da una società destinataria di un provvedimento sanzionatorio da parte del comune. Tale atto disponeva l’immediata rimozione dell’occupazione, il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’attività per cinque giorni e comunque fino al completo ripristino dello stato dei luoghi. La sentenza contiene una ricostruzione della normativa e degli atti amministrativi applicabili al caso concreto. Per quanto riguarda le disposizioni legislative, l’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009 stabilisce che nei casi di occupazione indebita di suolo pubblico, previsti dall’art. 633 del c.p. e dell’art. 20 del decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo codice stradale), il sindaco, per le strade urbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, ha il potere di ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’occupante. Inoltre, se si tratta di violazione ai fini di commercio il sindaco può altresì disporre la chiusura dell’esercizio fino al pagamento delle spese o della prestazione d’idonea garanzia, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Mentre l’art. 633 c.p. è relativo all’invasione di suolo o di edifici, l’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 prevede l’assoggettabilità delle sanzioni […]

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