La possibilità di un Comune dissestato di applicare la tassa di soggiorno in misura inferiore al massimo, nel Parere della Corte dei Conti
La Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con la Del. n.28/2015 ha dato risposta ad una richiesta di parere di un Comune in dissesto circa la possibilità di applicare, in deroga al Decreto Lgs. n.267/2000, la tassa di soggiorno in misura inferiore al massimo, già vigente al momento della dichiarazione di dissesto. Nel merito, esaminate le disposizioni del Decreto Lgs. n.23/2011, istitutivo dell’imposta di soggiorno, la Corte ha preso atto che il Comune ha esercitato la facoltà di cui all’art.52 del Decreto Lgs. n.446/1997 adottando il Regolamento di applicazione del tributo, con la determinazione delle tariffe in maniera graduale in riferimento alle strutture ricettive; pertanto, alla luce dell’art.251 del TUEL 267/2000, che attribuisce all’ente dissestato il potere di stabilire maggiorazioni, riduzioni e graduazioni entro i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti, ha ritenuto legittimo il comportamento del Comune che ha confermato l’applicazione delle tariffe già in vigore al momento della dichiarazione di dissesto. Testo Del. n. 28/2015/PAR
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