La sentenza n.1819/2015 – sez. V del Consiglio di Stato – sulla esclusione della competenza del giudice amministrativo in un rapporto di natura negoziale


La pronuncia riguarda l’impugnativa dinanzi al TAR Lombardia della Nota con cui la Regione Lombardia ebbe a negare lo svincolo di una polizza fidejussoria prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali di una società di gestione dei rifiuti. La sentenza N.1819/2015 del Consiglio di Stato richiama la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n.14126/2010 la quale ha dichiarato che la materia della gestione dei rifiuti viene dal legislatore ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto costituisce espressione dell’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, rimanendone però escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto di natura negoziale, inteso a regolare gli aspetti patrimoniali della gestione, controversie che continuano a rientrare nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. Per tale motivo il Consiglio di Stato ha escluso nel caso in questione la competenza del giudice amministrativo. Testo della sentenza

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