Legittimo per il Consiglio di Stato il canone per le scritte pubblicitarie sugli autoveicoli utilizzati per il trasporto


La sentenza del Consiglio di Stato –Sez. V-n.1816 del 9 aprile 2015, esamina la portata dell’art. 62, c.1, del decr.legisl. n.446/1997, il quale dispone che “i Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’art.52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decr.legisl.n.507/1993, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa”. Rileva il Consiglio di Stato che tale norma attribuisce ai Comuni piena autonomia nella individuazione delle iniziative pubblicitarie alle quali imporre il canone, da non confondere con le fattispecie sottoposte alla imposta comunale di pubblicità , né per analogia sia applicabile la esenzione dalla imposta di cui all’art.13, comma 4 bis, del decr.legisl. n.507/1993 per la indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto anche per conto terzi del nome della ditta e dell’indirizzo , limitatamente alla sola superficie occupata da tali indicazioni. Legittima, quindi, la previsione contenuta nel Regolamento comunale che abbia ritenuto le scritte del genere poste sui veicoli, tali da incidere sull’arredo urbano e sull’ambiente e, quindi, assoggettabili al canone. La pronuncia in oggetto merita attenzione perché conferma che l’intenzione del legislatore con […]

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