I rifiuti prodotti dalle attività di agriturismo non sono inquadrabili nelle utenze domestiche


La sentenza del TAR BRESCIA –SEZ. I –n.628/2015, partendo dal principio che TARES e TARI si basano sul presupposto del possesso o della detenzione, a qualunque uso, di locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, si esprime nel senso che le attività di agriturismo sono strutture gestite con finalità imprenditoriali, per cui i rifiuti prodotti non possono essere ricompresi tra quelli derivanti da utenze domestiche. In assenza di una specifica classificazione dell’agriturismo all’interno del DPR n.158/1999, che disciplina il metodo normalizzato, è corretto il comportamento del Comune che utilizza il criterio della assimilazione alla categoria di utenze non domestiche maggiormente affine tra quelle codificate. Testo della sentenza

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20 giugno 2017


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