Cassazione Civile Sez. 3 Sentenza n.10554/2015 del 22/05/2015


Ai fini del perfezionamento rispetto al destinatario della notifica dell’atto (ex art. 139 c.p.c. e ex art. 7 della Legge n.890 del 1982) avvenuta nelle mani del portiere che, ai sensi delle stesse norme, rilascia ricevuta, non è necessario che la raccomandata contenente l’avviso della avvenuta notificazione al portiere, sia stata fatta con avviso di ricevimento in quanto, laddove la legge ritiene indispensabile tale modalità ai fini della regolarità della notifica, lo prevede espressamente (es. art. 140 c.p.c.). Testo della sentenza

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »