Cassazione Sentenza 14541 del 13/7/2015


TARSU/TIA  Irregolarità nel servizio diraccolta e smaltimento rifiuti – Smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati – riduzione tariffa non esonero dal pagamento L’art.49 comma 3 del D.Lgs.507/1993 (che prevede l’obbligo di corresponsione della tassa per la mera detenzione dei locali, a qualunque uso adibiti)  e gli artt.7 e 21 del D.Lgs. n.22 del 1997 hanno affidato alle amministrazioni comunali una privativa per l’attività di smaltimento dei rifiuti, anche rispetto a quelli assimilati  che “costituiscono rifiuti urbani ad ogni effetto”, senza che rilevi la circostanza che l’utente del servizio provveda direttamente allo smaltimento (mediante cessione onerosa a terzi) dei rifiuti prodotti. Dall’eventuale insufficienza del servizio non può conseguire la declaratoria di esenzione ma la semplice riduzione della tariffa. L’imposizione tributaria  è infatti dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Scarica il testo della sentenza

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