Annullata iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di uno dei ruoli firmati da funzionari che non siano un dirigente dalla CTP Frosinone con la sentenza n. 654/02/15 del 20.07.2015


L’evoluzione giurisprudenziale in tema di nullità degli atti sottoscritti da Dirigenti decaduti a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 37/2015 prosegue incessantemente. Merita di essere segnalata e portata all’attenzione dei lettori l’ultima in ordine temporale resa pubblica, che ha carattere innovativo e specifico rispetto alle precedenti in quanto, ad essere nulli non sono solo gli accertamenti fiscali, ma anche i ruoli formati dall’Agenzia delle Entrate per via delle nomine illegittime. Ciò, in base alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 654/02/2015 del 20.07.2015, che statuisce il principio in base al quale l’illegittimità del ruolo si ripercuote sulla cartella esattoriale e sui pignoramenti e cautelari emessi da Equitalia. L’eccezione del difetto di sottoscrizione può essere sollevata anche per impugnare l’ipoteca e se verificata comporta l’annullamento della stessa. La legge, infatti, prevede la nullità assoluta per il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali come la firma o il potere da parte del soggetto firmatario. Tutti gli atti del fisco devono essere firmati da un direttore che deve essere un regolare dirigente oppure per delega dello stesso ad un dirigente. Il difetto di sottoscrizione del ruolo, firmato da un funzionario delle Entrate, che non sia un regolare dirigente, invalida […]

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