TARI per le attivita’ commerciali e artigianali


di Alessio Foligno e Nicola Ricciardi | Si è più volte posto il quesito circa la debenza della TARI da parte dei proprietari di immobili affittati ad attività commerciali e/o artigianali; da parte dei proprietari di immobili non affittati; da parte dei proprietari di immobili per i quali non sono state allacciate le utenze di acqua e luce. La Tari è dovuta se l’immobile è suscettibile di produrre rifiuti; quindi, ne sono soggetti anche gli immobili non utilizzati, anche quelli non allacciati alle reti idriche, elettriche ed anche quelli privi di mobili. Queste le regole contenute nell’articolo 1, commi 641 e seguenti della legge di Stabilità (147/2013). Come per la Tarsu, alla luce dei principi affermati da tempo dalla Cassazione, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili «suscettibili di produrre rifiuti urbani». Del resto per la Tares, leggendo la relazione sull’articolo 14 del dl salva Italia (201/2011), che l’aveva istituita, viene posto in rilievo che il Legislatore, laddove assoggettava al tributo gli immobili «suscettibili di produrre rifiuti», aveva inteso recepire «il consolidato orientamento della Corte di cassazione, riconducendo l’applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall’effettiva […]

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