IMU ed immobile oggetto di comodato
L’usufruttuario dispone dell’immobile e può concederlo in locazione o in comodato anche al nudo proprietario. Il comodatario, con il consenso del comodante, può concedere in locazione l’immobile ricevuto in comodato ma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 394/E del 22 ottobre 2008, ha puntualizzato che: «i redditi fondiari, così come disposto dall’articolo 26 del Tuir, «…concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso». Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal padre comodante al figlio comodatario; ciò in quanto il comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, è un contratto a effetti “obbligatori” e non “reali” che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato, e non un “altro diritto reale”. Alla luce di ciò, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non […]
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