I pareri dell’ANAC sulle procedure di gara per la gestione delle entrate degli enti locali


Il D.L. n.90/2014, convertito con L. n.114/2014, ha soppresso l’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ed ha trasferito all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le competenze in materia di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici). Il suddetto articolo stabilisce che l’Autorità (ora ANAC) esprime pareri non vincolanti relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando ipotesi di soluzione. Trattasi pur sempre di pareri che non rivestono il carattere della obbligatorietà per i richiedenti in quanto espressi con la finalità di ridurre il contenzioso tra le parti (stazioni appaltanti e soggetti partecipanti alla gara), fermo restando che a costoro non viene in alcun modo rimossa la facoltà di avviare le forme di tutela previste dalla normativa nel caso non intendano adeguarsi alle indicazioni dell’ANAC. La missione istituzionale dell’Autorità può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, delle società partecipate e controllate, nel rispetto del principio della trasparenza, mediante l’attività di vigilanza nel comparto dei contratti pubblici con interventi in sede consultiva e di regolazione. In materia di procedure svolte per l’affidamento di servizi inerenti l’accertamento e la riscossione delle entrate […]

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