Obbligo di mediazione tributaria per i comuni


A partire dal 1° gennaio 2016, la mediazione tributaria è obbligatoria anche per tributi di competenza comunale, quali Imu, Tasi, Tarsu e Tari, sempreché il valore della controversia non sia superiore a 20mila euro. Ciò in base al decreto legislativo che dà attuazione alla delega fiscale su interpelli e liti tributarie prevede importanti novità per quanto riguarda la mediazione obbligatoria ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 estendendone (dal 1° gennaio 2016) l’ambito di applicazione anche ai tributi locali gestiti dai comuni. Si ricorda che lo strumento della mediazione tributaria è reso obbligatorio dall’aprile del 2012 ed è limitato agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con valore della controversia non superiore a 20.000 euro (il valore della controversia è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste). Con la riforma fiscale, la mediazione tributaria sarà estesa anche agli atti degli Enti Locali, delle Dogane ed a quelli di Equitalia con vizi di forma. Per le controversie di valore non superiore […]

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