Esenzione IMU terreni agricoli: l’elenco ISTAT all’esame della Consulta


L’ordinanza emessa dalla Sezione Seconda del Tar del Lazio n. 14156 del 16 dicembre 2015 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art.23 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.1 del decreto legge 24 gennaio 2015 n.4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 34, nella parte in cui, alle lett. a) e b), ha previsto l’esenzione dall’IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali) nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat. In particolare, il TAR ha ritenuto come, in mancanza di parametri stabiliti dalla legge, l’attuale classificazione dei Comuni contenuta nell’elenco Istat sia frutto di una formazione discrezionale con possibile violazione dell’art.23 della Costituzione il quale, come noto, stabilisce espressamente che: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e sulla base di ciò ha disposto la sospensione del giudizio, ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Nella vicenda in esame infatti, secondo il citato Giudice amministrativo, l’esenzione IMU discende da una classificazione del grado di “montanità“ dei Comuni contenuta in un atto amministrativo (l’elenco ISTAT) […]

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