Per le Sezioni Unite della Cassazione al giudice ordinario le controversie in materia di COSAP


Nell’ordinanza n. 61 del 7 gennaio 2016, le Sezioni Unite della Cassazione ricostruiscono il percorso seguito dalla disciplina di TOSAP e COSAP dal momento in cui, per effetto dell’art. 63 del D.Lgs n.446/1997 veniva attribuita a Comuni e Province la facoltà di sostituire la tassa per l’occupazione di suolo pubblico di cui al Capo II del D.Lgs n.507/1993, con un canone a tariffa (denominato cosap) legato ad una concessione per l’uso del bene pubblico. A seguito di numerose controversie insorte circa la natura del COSAP, se tributaria o patrimoniale, con la Legge n. 248/2005 veniva stabilito che la materia appartenesse alla giurisdizione tributaria. Anche il contenuto di questa norma produceva interpretazioni diverse, per cui la questione veniva sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 64 del 2008, ne dichiarava la incostituzionalità attribuendone la giurisdizione al giudice ordinario, dovendosi riconoscere al canone la qualifica di corrispettivo di una concessione amministrativa per l’uso esclusivo di un bene pubblico e non di tributo legato alla sottrazione del bene alla collettività. Le SS.UU. uniformandosi al dettato della Corte Costituzionale hanno quindi rimesso la controversia al Tribunale competente.

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