La posizione dei comuni, ai fini IVA, con riguardo al canone ricevuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato
É noto che in osservanza degli obblighi legislativi fissati dall’art. 12 Legge n. 36/94 (“Legge Galli”) i Comuni hanno affidato le infrastrutture idriche di loro proprietà ad un soggetto gestore a fronte di un canone di concessione. Di seguito si vuole analizzare la natura del citato canone e se esso rappresenti, o meno, un corrispettivo idoneo a far sorgere la soggettività passiva in capo agli enti locali rispetto all’imposta sul valore aggiunto. *** Secondo una prima riflessione sulla natura della concessione, peraltro confortata anche dall’assenza di specifica giurisprudenza nonché di precise indicazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, tale conferimento era originariamente apparso consistere in un’operazione irrilevante ai fini IVA. La suddetta convinzione muoveva dalla constatazione che il Servizio Idrico Integrato, essendo un servizio che deve essere reso a tutti gli utenti sull’intero territorio a prezzi accessibili, rientra tra i c.d. servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo quanto stabilito dall’art. 147 D.Lgs. 152/2006 e, successivamente, confermato dal D.L. n. 179/2013 e dal D.L. n. 150/2014 (Milleproroghe), nonchè dalla Corte Costituzionale con le Sentenze nn. 246/2009, 325/2010 e 62/2012. D’altronde ai Comuni è stato imposto l’affidamento in concessione del proprio demanio idrico a beneficio di un unico gestore che agisce in regime […]
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