TAR Lombardia – insegna e non pubblicità la Croce Verde luminosa posta nelle pertinenze della Farmacia


La pronuncia del TAR Lombardia – Sez. IV – n. 02600/2015, depositata il 9/12/2015, riguarda la esposizione di una insegna bifacciale luminosa su palo avente la forma di una croce di colore verde, collocata a circa 100 metri dall’esercizio della Farmacia a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune, successivamente revocata poiché su accertamento della Polizia Locale posta ad una distanza inferiore a quanto stabilito dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il Collegio giudicante ha rilevato che l’art. 51, c.4, del DPR n.495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) prevede che, nei centri abitati, il posizionamento di cartelli pubblicitari ed insegne debba avvenire ad almeno trenta metri dalle intersezioni, salvo che le stesse non rientrino nella nozione di “insegna di esercizio” di cui all’art. 47 dello stesso DPR, la quale deve essere installata nella sede della attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa. La lettura congiunta dell’art. 47 con la normativa dettata in materia di servizio farmaceutico impone, ad avviso del TAR, una interpretazione estensiva della nozione di “pertinenza accessoria” del luogo in cui l’insegna viene collocata rispetto alla sede dell’attività, dovendosi pertanto ritenere che l’insegna della Farmacia sia effettivamente ricompresa in tale ambito spaziale. Infatti, in base alla L.R. […]

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