Il valore degli impianti fotovoltaici non incide sulla rendita catastale


Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A stabilirlo è l’art. 1 comma 21 della legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) che rivede, a partire dal 1° gennaio 2016, i criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale. La novella è di particolare importanza perché smentisce quello che sino ad ora pareva un orientamento consolidato sia della prassi (nota dell’Agenzia del Territorio n. 31892 del 22 giugno 2012 secondo cui andavano ricompresi nella determinazione della rendita catastale “i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di opificio” perché “ai fini dell’obbligo si accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico … i criteri su indicati utili ai fini dell’individuazione dell’unità immobiliare oggetto di censimento catastale, si devono inderogabilmente applicare ad ogni immobile, comprendendo anche ogni altra parte che concorra alla sua autonomia funzionale e reddituale”) che dalla giurisprudenza (Cass. n. 16824 del 21 luglio 2006 e Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008 secondo cui “tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel […]

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