L’attribuzione della nuova classe catastale deve essere ampiamente motivata


Con la decisione n. 20847 pubblicata il 13.10.2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma adita, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente ritenendo carente di motivazione l’avviso di accertamento catastale impugnato. In particolare con la decisione in esame, il Giudice tributario di primo grado, nel richiamare la recente giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto (Corte di Cassazione n. 9629/2012, n. 19820/2012, n. 15945/2013), ha avuto modo di sottolineare che “…il suddetto obbligo motivazionale non può ritenersi assolto mediante l’utilizzo di espressioni generiche e prive di riferimenti a specifiche caratteristiche strutturali della zona in cui sorge l’immobile e che, nel caso di specie, è mancata un’esauriente attività istruttoria da parte dell’Agenzia del Territorio, che non ha in nessun modo provato l’esistenza dei presupposti a giustificazione del classamento operato”. Ciò premesso, e considerato che su tale specifico aspetto del (l’avvenuto o meno) rispetto dell’obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento catastali redatti dal Comune di Roma (su modelli preformati e dunque sulla base della medesima motivazione), si segnalano decisioni emesse da altre sezioni della stessa Commissione Tributaria Provinciale di Roma di senso opposto a quella qui in esame (e che, di contrario avviso, hanno ritenuto l’accertamento catastale redatto dall’amministrazione capitolina del tutto legittimo […]

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