I.C.I. – immobile sequestrato o confiscato – interviene il Codice Antimafia


La Corte di Cassazione nella sentenza sez.trib del 30 ottobre 2015 n.22216 ha svolto la propria funzione nomofilattica in relazione al criterio di delimitazione della soggettività passiva d’imposta in materia di I.C.I., cogliendo l’occasione per precisare le differenze sulla natura degli istituti di sequestro penale e di confisca di cui all’art. 2 ter, L. 575/1965, anche alla luce della recente entrata in vigore del nuovo Codice in materia di antimafia. La riflessione degli Ermellini prende spunto dalla tesi – considerata errata – della contribuente, la quale sostiene che la soggettività passiva d’imposta sia legata alla disponibilità del bene. Invero, già precedente giurisprudenza della stessa Corte aveva fatto luce sulla questione, indicando l’esatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 1, 2° comma e 3 del D.Lgs. 504/1992. La sentenza in esame, senza soluzione di continuità con il precedente orientamento, ribadisce che “la nozione di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, di cui al D.Lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2, va riferita propriamente a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull’immobile (D.Lgs. 504/1992, art.3)”. In forza di detta interpretazione, la Suprema Corte ritiene corretta la statuizione della CTR Puglia nella parte […]

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