La cartella esattoriale e l’ingiunzione si prescrivono come l’entrata
I titoli esecutivi di natura giudiziaria e cioè le sentenze e i decreti ingiuntivi ai sensi dell’articolo 2953 c.c. godono di una prescrizione decennale che decorre dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto ingiuntivo non è stato opposto (Cassazione civile sez. III 10 luglio 2014 n. 15765). Ciò non vale per i titoli esecutivi di natura amministrativa, cioè emessi dai soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione che ne hanno titolo, in quanto essi non hanno natura di cosa giudicata e la loro prescrizione è agganciata ai termini prescrizionali dell’azione amministrativa che regola l’entrata sottostante. Tra essi distinguiamo il ruolo e la sua rappresentazione esterna e cioè la cartella esattoriale e l’ingiunzione ex r.d. 63971910 per quanto riguarda gli enti locali ed i soggetti legittimati ad emettere tale titolo relativamente alla riscossione coattiva delle entrate degli enti locali. Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza 30 ottobre 2015 n. 22249, si è soffermata sul fatto se la cartella esattoriale o l’ingiunzione fiscale siano state oggetto di impugnazione. Relativamente alla materia tributaria si ricorda che opera un termine decadenziale in quanto l’articolo 1, comma 163 della legge n. 296/2006, dispone che nel caso di riscossione coattiva dei […]
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