Niente ICI solo per i “veri” sportivi


La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n. 894/1/15, ha stabilito che sono esenti da ICI gli immobili degli enti che svolgono attività sportive in via esclusiva. La pronuncia trae forza – a livello normativo – dall’art. 7 del D. Lgs. 504/92 secondo cui è prevista l’esclusione dal pagamento dell’imposta quando viene dimostrato lo svolgimento esclusivo delle attività sportive, che però deve avvenire da parte di un ente che non abbia quale oggetto esclusivo o principale una attività commerciale. La vicenda aveva visto i giudici di primo grado schierati per l‘esenzione dal pagamento dell’imposta sul presupposto che l’ente interessato era in possesso sia del requisito soggettivo (ente non avente oggetto esclusivo o principale una attività commerciale) che di quello oggettivo (svolgimento di attività sportiva): nell’affermare questo, si rifacevano alla sentenza della Cassazione n. 22894/2010 secondo cui l’attività di vela (quella esercitata dall’ente in questione) non poteva che essere svolta all’esterno di un immobile, e quindi il concedere l’esenzione soltanto per gli immobili ove viene svolta pura attività sportiva, voleva dire negarla a tutte quelle attività il cui svolgimento è ammissibile soltanto “all’aperto”, e quindi non solo alla vela, ma anche a tutti gli sport d’acqua ed a quelli aerei. Di contro […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »