Niente ICI solo per i “veri” sportivi
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n. 894/1/15, ha stabilito che sono esenti da ICI gli immobili degli enti che svolgono attività sportive in via esclusiva. La pronuncia trae forza – a livello normativo – dall’art. 7 del D. Lgs. 504/92 secondo cui è prevista l’esclusione dal pagamento dell’imposta quando viene dimostrato lo svolgimento esclusivo delle attività sportive, che però deve avvenire da parte di un ente che non abbia quale oggetto esclusivo o principale una attività commerciale. La vicenda aveva visto i giudici di primo grado schierati per l‘esenzione dal pagamento dell’imposta sul presupposto che l’ente interessato era in possesso sia del requisito soggettivo (ente non avente oggetto esclusivo o principale una attività commerciale) che di quello oggettivo (svolgimento di attività sportiva): nell’affermare questo, si rifacevano alla sentenza della Cassazione n. 22894/2010 secondo cui l’attività di vela (quella esercitata dall’ente in questione) non poteva che essere svolta all’esterno di un immobile, e quindi il concedere l’esenzione soltanto per gli immobili ove viene svolta pura attività sportiva, voleva dire negarla a tutte quelle attività il cui svolgimento è ammissibile soltanto “all’aperto”, e quindi non solo alla vela, ma anche a tutti gli sport d’acqua ed a quelli aerei. Di contro […]
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