La rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale
La legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016, in seguito denominata “Legge”), con riferimento al tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, ha introdotto sostanziali cambiamenti al pregresso quadro normativo di riferimento. In particolare l’articolo 1, comma 21, della Legge ridefinisce l’oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo. Si ricorda che in tale stima debbono essere ricompresi il suolo, le costruzioni e gli elementi ad esso strutturalmente connessi con esclusione dei macchinari, congegni ed impianti funzionali al processo produttivo. Inoltre la Legge, all’articolo 1, comma 22, al fine di realizzare uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, prevede la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale, per la rideterminazione […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza