L’affidamento diretto in house dei servizi pubblici locali va ampiamente motivato


Il TAR Liguria – Sez. II – con la sentenza n.120/2016, decidendo sul ricorso proposto avverso la delibera di un Comune in materia di affidamento diretto di un servizio pubblico locale di rilevanza economica ad una società in house, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa formatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.1997012. Il principio affermato dalla Corte è nel senso che l’affidamento diretto in house costituisce una delle forme organizzative previste dalla legge, sempre che ricorrano i requisiti della totale partecipazione pubblica, del “controllo analogo” a quello che l’ente esercita sui propri servizi e della realizzazione della parte più rilevante dell’attività da parte dell’affidatario per l’ente che lo controlla. Nauralmente, la scelta di tale forma deve essere ampiamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà. Nel caso, poi, in cui il capitale della società in house sia suddiviso tra più enti pubblici, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E., il controllo analogo può essere esercitato congiuntamente da tali autorità.

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