Le revisioni catastali eseguite dal Comune di Roma debbono rispondere ai parametri di legge


Con la decisione n. 2387/41/16 pubblicata il 5.2.2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma adita, nell’accogliere il ricorso presentato dal contribuente, ha attentamente affrontato e ricostruito i presupposti storici sui quali si è basata la rettifica catastale operata dal Comune di Roma con l’avviso di accertamento catastale impugnato. Sul presupposto pacifico che, nell’emettere l’avviso catastale opposto, l’amministrazione comunale di Roma ha inteso avvalersi del procedimento di revisione catastale di cui all’art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati “in ragione del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali”, il Giudice tributario di primo grado, espressamente menzionando e facendo propria la recente giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto (Corte di Cassazione n. 4717 del 9 marzo 2015), ha affermato che la procedura contemplata dal citato comma 335 non può sottrarsi all’applicazione della combinata valutazione dei parametri imposti dalla legge (ed in particolare dal D.P.R. n. 138 del 1998) ai fini dell’attribuzione all’immobile della corretta classe di qualificazione, dovendosi al contrario considerare la sola indicazione – nel corpo dell’avviso catastale ­- dello […]

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