Niente ICI per il coniuge assegnatario della casa coniugale


La Cassazione è intervenuta a dirimere la vertenza insorta tra coniugi in relazione alla richiesta dell’assegnataria della casa coniugale per la restituzione da parte del marito dell’ICI dalla stessa versata per gli anni 2000/2006. In primo luogo, è stato osservato nella sentenza della Cassazione, Sez. III, n. 2675/2016 pubblicata il 10/2/2016, che la questione non fosse di competenza del giudice tributario in quanto la domanda giudiziale non riguardava l’accertamento fra contribuente ed ente impositore, bensì la situazione fra due privati, dei quali l’uno, avendo versato l’ICI per l’immobile assegnato in sede di separazione, vantava nei confronti dell’altro la restituzione di quanto pagato. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio di diritto affermato in precedenti sentenze in base al quale in tema di ICI il coniuge affidatario dei figli, cui sia stata assegnata la casa di abitazione coniugale posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge, non è soggetto passivo dell’imposta in quanto su tale immobile l’assegnatario stesso non vanta un diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento, che costituiscono il presupposto dell’ICI in base al dettato dell’articolo 3 del decr.legisl. n. 546/1992. Infatti, con il provvedimento giudiziale viene riconosciuto al coniuge assegnatario della casa coniugale un […]

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