Ripartizione delle competenze tra giudice ordinario e giudice tributario nella materia immobiliare
La controversia presa in esame dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.2950/2016 si riferisce al giudizio promosso dinanzi al Tribunale da parte del proprietario di un immobile in un condominio, nei confronti di altri condomini, per ottenere l’accertamento della propria posiziome catastale e la disapplicazione degli atti errati , con l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di apportare le relative correzioni e modifiche. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla rimodulazione catastale, perché materia attribuita alla giurisdizione tributaria. La Corte d’Appello rigettava l’impugnativa della sentenza di primo grado. La Cassazione ha rilevato che l’articolo2 del decr.legisl. n. 546/1992 attribuisce al giudice tributario la competenza sulle controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il riclassamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale; l’articolo 19 dello stesso decreto prevede, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario “gli atti relativi alle operazioni catastali indicati nell’articolo 2”. Ha poi osservato, la Corte, che la norma richiamata non può riferirsi ad ogni controversia che abbia ad oggetto […]
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