IMU ed immobile in comodato: le agevolazioni spettano
L’usufrutto è il diritto reale che attribuisce al titolare la facoltà di trarre ogni utilità possibile dal bene, fermo restando il limite del rispetto della sua destinazione economica (art. 981 c.c.). Ai sensi dell’art. 13 c. 2. DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili. Sono quindi tenuti al pagamento dell’imposta (articolo 9 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011) “il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi… omissis…”; il nudo proprietario diventerà soggetto passivo dell’imposta solo nel momento in cui, in capo allo stesso, si consoliderà l’usufrutto, divenendo, di fatto, proprietario a pieno titolo dell’immobile. L’usufruttuario, pertanto, possiede, ai fini IMU l’immobile oggetto di usufrutto. Relativamente ai benefici di legge, l’art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge – 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15 stabilisce che la riduzione della base imponibile del 50 per cento é prevista per le unità immobiliari (fatta […]
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